Art. 14.

      1. Al comma 1 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il deputato eletto in una o più circoscrizioni sia stato eletto anche in un collegio di una di queste, deve, entro otto giorni, optare per il collegio o per la circoscrizione».